Foto dei minori sul sito e sui social della società: come fare
Aggiornata il 9 ottobre 2026
La foto della squadra dopo la vittoria, il video del torneo di minibasket: sono la vita di una società, ma quando ci sono di mezzo dei minori servono alcune attenzioni. Ecco come muoversi.
Serve il consenso dei genitori
L’immagine di una persona non si può pubblicare senza il suo consenso, salvo pochi casi previsti dalla legge (diritto all’immagine: articolo 10 del codice civile e articoli 96 e 97 della legge sul diritto d’autore). Per un minore il consenso lo danno i genitori o chi ne ha la responsabilità. È buona regola raccoglierlo da entrambi i genitori.
Le foto sono anche dati personali: il consenso deve essere libero, specifico e informato, e si può ritirare in qualsiasi momento. Una frase generica nascosta nel regolamento non basta.
Una liberatoria fatta bene
- Dice chiaramente dove saranno pubblicate le immagini: sito della società, profili social ufficiali, stampa locale.
- È separata dagli altri consensi, così chi non la firma può comunque iscriversi.
- Si raccoglie all’iscrizione e vale per la stagione.
- Spiega come ritirarla, per esempio scrivendo alla segreteria.
Cosa pubblicare, e cosa evitare
- Meglio le foto di gruppo che i primi piani di un singolo bambino.
- Niente nome e cognome dei minori accanto alla foto, e niente tag.
- Niente informazioni che dicano dove trovarli a che ora, come gli orari degli allenamenti nella stessa foto.
- Prima di pubblicare, controllate che tutti i ragazzi ripresi abbiano il consenso. Chi non lo ha va escluso, oppure il suo volto va reso irriconoscibile.
- Se una famiglia chiede di togliere una foto, toglietela subito.
Il Garante per la protezione dei dati personali, parlando delle foto dei figli online, suggerisce le stesse attenzioni: volti resi irriconoscibili quando serve e visibilità dei post limitata.
Le foto dei genitori in tribuna
Un genitore può fotografare la partita del figlio, ma se nel video ci sono altri bambini non lo deve diffondere senza il consenso dei loro genitori. Vale la pena ricordarlo a inizio stagione, magari nel primo comunicato.
Fonti: codice civile, articolo 10; legge 22 aprile 1941, n. 633, articoli 96 e 97; Regolamento UE 2016/679 (GDPR), articoli 6, 7 e 8; Garante per la protezione dei dati personali, sharenting. Questa guida è un aiuto pratico, non una consulenza legale.